Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 191
Uso delle armi contro ambulanze, ospedali, navi o aeromobili sanitari o contro il personale addettovi.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque fa uso delle armi contro ambulanze, ospedali, formazioni mobili sanitarie, stabilimenti fissi per il servizio sanitario, navi-ospedale, navi ospedaliere o rispettive imbarcazioni, aeromobili sanitari addetti al servizio militare e ogni altro luogo di ricovero o cura di infermi o feriti, ovvero contro il personale addettovi, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono considerarsi rispettati e protetti, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la pena della reclusione militare non inferiore a dieci anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-191-2