Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo V›Sez. II
Art. 210
649 / 738Vilipendio.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che vilipende un prigioniero di guerra, in sua presenza e per questa sua qualità, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-210-2