Art. 212 · Costringimento a dare informazioni o a compiere lavori vietati.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo VSez. II

Art. 212

651 / 738

Costringimento a dare informazioni o a compiere lavori vietati.

In vigore dal 21 mag 1941
È punito con la reclusione militare da due a sette anni chiunque usa violenza o minaccia verso uno o più prigionieri di guerra: 1° per costringerli a dare informazioni, che possano compromettere gli interessi della loro patria, ovvero delle forze armate a cui appartengono; 2° per costringerli a lavori, che abbiano diretto rapporto con le operazioni della guerra, o che, comunque, siano specificamente vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene del codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea può essere aumentata.
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