Art. 218 · Omessa presentazione all'Autorità militare.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo VSez. III

Art. 218

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Omessa presentazione all'Autorità militare.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, comunque liberato dalla prigionia di guerra, non si presenta, senza giusto motivo, a un'Autorità militare italiana nei tre giorni successivi a quello in cui è entrato nel territorio dello Stato o nel territorio occupato dalle forze armate italiane, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
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