Art. 198 · Arbitrario disconoscimento della qualità di legittimo belligerante.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo IV

Art. 198

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Arbitrario disconoscimento della qualità di legittimo belligerante.

In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante, che, non usando verso i legittimi belligeranti nemici caduti in suo potere, ovvero infermi, feriti o naufraghi, il trattamento preveduto dalla legge o dalle convenzioni internazionali, cagiona grave danno alle persone suindicate, ovvero determina l'uso di rappresaglie, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare non inferiore a tre anni.
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