Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo III›Sez. II
Art. 189
627 / 738Omesso impedimento della busca.
In vigore dal 21 mag 1941
L'ufficiale o il sottufficiale, che non adopera tutti i mezzi di cui può disporre per impedire il fatto preveduto dall'articolo precedente, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-189-2