Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo IIISez. I

Art. 183

Abrogato

Divieto di esecuzione immediata dei colpevoli di reati di spionaggio o di reati contro le leggi e gli usi della guerra.

In vigore dal 3 feb 2002
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-183-2

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