Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo III›Sez. I
Art. 183
AbrogatoDivieto di esecuzione immediata dei colpevoli di reati di spionaggio o di reati contro le leggi e gli usi della guerra.
In vigore dal 3 feb 2002
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-183-2