Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo III›Sez. I
Art. 178
Comandante che omette il preavviso in caso di bombardamento.
In vigore dal 21 mag 1941
È punito con la reclusione militare fino a tre anni il comandante delle forze di investimento, che, fuori del caso di necessità delle operazioni militari, omette, prima di cominciare il bombardamento, di fare quanto è possibile per darne comunicazione alle Autorità della piazza nemica, a norma della legge o delle convenzioni internazionali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-178-2