Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo IIISez. I

Art. 174

Comandante che ordina o autorizza l'uso di mezzi di guerra vietati.

In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante di una forza militare, che, per nuocere al nemico, ordina o autorizza l'uso di alcuno dei mezzi o dei modi di guerra vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o comunque contrari all'onore militare, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, salvo che il fatto sia preveduto come reato da una speciale disposizione di legge. Se dal fatto è derivata strage, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-174-2

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