Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo III›Sez. I
Art. 174
Comandante che ordina o autorizza l'uso di mezzi di guerra vietati.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante di una forza militare, che, per nuocere al nemico, ordina o autorizza l'uso di alcuno dei mezzi o dei modi di guerra vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o comunque contrari all'onore militare, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, salvo che il fatto sia preveduto come reato da una speciale disposizione di legge.
Se dal fatto è derivata strage, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni.
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