Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 172
Atti ostili contro uno Stato neutrale o alleato.
In vigore dal 25 ott 1994
Il comandante, che, senza l'autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessità, compie atti ostili contro uno Stato neutrale o alleato, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.
Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni la pena è della reclusione militare da cinque a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena è della reclusione militare da sette a quindici anni.
Se gli atti sono tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore a dodici anni.
Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero è derivato incendio o devastazione o la morte di una o più persone, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto. 38a
La condanna importa la rimozione.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-172-2