Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 168
Prolungamento arbitrario delle ostilità.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante, che, fuori dei casi di necessaria reazione o, comunque, senza giustificato motivo, prolunga le ostilità, dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale di una sospensione d'armi, di un armistizio o della conclusione della pace, è punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.
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