Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo II

Art. 168

Prolungamento arbitrario delle ostilità.

In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante, che, fuori dei casi di necessaria reazione o, comunque, senza giustificato motivo, prolunga le ostilità, dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale di una sospensione d'armi, di un armistizio o della conclusione della pace, è punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-168-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo