Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 170
Violazione della sospensione d'armi o dell'armistizio.
In vigore dal 25 ott 1994
Il comandante, che, fuori dei casi di necessaria reazione o, comunque, senza giustificato motivo, commette, durante la sospensione d'armi o l'armistizio, atti di ostilità contro il nemico, con il quale fu stipulata la sospensione d'armi o l'armistizio, è punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.
La pena è della morte mediante fucilazione nel petto, se gli atti hanno esposto lo Stato alla ripresa delle ostilità. 38a
Note all'articolo
La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
L'articolo punisce il comandante militare che attacca il nemico durante un periodo concordato di armistizio o di sospensione delle armi. L'illecito non sussiste se l'azione costituisce una necessaria reazione o se avviene per un giustificato motivo. In assenza di tali giustificazioni, la sanzione base prevista è la reclusione militare non inferiore a dieci anni. Se la violazione espone lo Stato al rischio di una ripresa generale delle ostilità, il testo originario stabiliva la pena di morte mediante fucilazione nel petto.
Perché esiste questa norma
La norma mira a garantire il rispetto dei patti di tregua e armistizio, impedendo che iniziative arbitrarie dei comandanti militari compromettano la cessazione temporanea o definitiva dei combattimenti.
A chi si applica
La norma si applica specificamente al comandante militare che compie atti ostili verso il nemico durante una sospensione d'armi o un armistizio.
Esempio pratico
Durante un armistizio concordato tra due Stati belligeranti, un comandante ordina alle sue truppe di bombardare un avamposto nemico senza che vi sia stata alcuna provocazione o attacco subito. Poiché l'azione non è dovuta a necessaria reazione né a giustificato motivo, il comandante è perseguibile per la violazione commessa.
Adempimenti e conseguenze
Reclusione militare non inferiore a dieci anni; pena di morte mediante fucilazione nel petto se gli atti hanno esposto lo Stato alla ripresa delle ostilità.
Cosa è cambiato
L'articolo 1, comma 1 della Legge 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto la modifica del secondo comma dell'articolo 170 del Codice penale militare di guerra.
Domande frequenti
Cosa accade se il comandante risponde a un attacco durante l'armistizio?Se l'atto di ostilità è compiuto per necessaria reazione o con giustificato motivo, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo.
Qual è la sanzione base per la violazione della sospensione d'armi?Il testo prevede per il comandante la pena della reclusione militare per un periodo non inferiore a dieci anni.
Cosa prevedeva il testo se l'atto rischiava di far ricominciare la guerra?Qualora gli atti di ostilità avessero esposto lo Stato alla ripresa delle ostilità, il testo prevedeva la pena della morte mediante fucilazione nel petto.