Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 170
607 / 738Violazione della sospensione d'armi o dell'armistizio.
In vigore dal 25 ott 1994
Il comandante, che, fuori dei casi di necessaria reazione o, comunque, senza giustificato motivo, commette, durante la sospensione d'armi o l'armistizio, atti di ostilità contro il nemico, con il quale fu stipulata la sospensione d'armi o l'armistizio, è punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.
La pena è della morte mediante fucilazione nel petto, se gli atti hanno esposto lo Stato alla ripresa delle ostilità. 38a
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-170-2