Art. 170 · Violazione della sospensione d'armi o dell'armistizio.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo II

Art. 170

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Violazione della sospensione d'armi o dell'armistizio.

In vigore dal 25 ott 1994
Il comandante, che, fuori dei casi di necessaria reazione o, comunque, senza giustificato motivo, commette, durante la sospensione d'armi o l'armistizio, atti di ostilità contro il nemico, con il quale fu stipulata la sospensione d'armi o l'armistizio, è punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni. La pena è della morte mediante fucilazione nel petto, se gli atti hanno esposto lo Stato alla ripresa delle ostilità. 38a

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

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Pro

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