Art. 165
Disposizione del comandante supremo. Condizione di reciprocità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-165-2
Disposizione del comandante supremo. Condizione di reciprocità.
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La norma stabilisce che le disposizioni del titolo si applicano a ogni conflitto armato, a prescindere dal fatto che sia stato formalmente dichiarato lo stato di guerra. Viene specificato che per conflitto armato si intende una situazione in cui almeno una delle parti impiega le armi in modo prolungato e militarmente organizzato contro un'altra per condurre operazioni belliche. Infine, in attesa di una disciplina organica, la legge estende l'applicazione di queste norme alle operazioni militari armate condotte all'estero dalle forze armate italiane.
La norma definisce i criteri e i presupposti per applicare la legge penale militare di guerra anche in assenza di una formale dichiarazione dello stato di guerra.
Si applica ai soggetti coinvolti nei conflitti armati e, in particolare, al personale delle forze armate italiane impegnato in operazioni militari armate all'estero.
Un contingente delle forze armate italiane partecipa a una missione militare armata all'estero senza che vi sia stata una formale dichiarazione di guerra da parte dello Stato italiano. In caso di condotte penalmente rilevanti durante lo svolgimento di tali operazioni, si applicheranno le disposizioni della legge penale militare di guerra previste da questo titolo.
La legge 31 gennaio 2002, n. 6 (art. 2, comma 1, lettera d) ha modificato l'articolo 165 del Codice penale militare di guerra, e successivamente la legge 27 febbraio 2002, n. 15 (art. 2, comma 1) ha introdotto nuovi commi dopo l'ultimo comma del medesimo articolo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.