Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo I

Art. 165

Disposizione del comandante supremo. Condizione di reciprocità.

In vigore dal 28 feb 2002
(Applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati) Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra. Ai fini della legge penale militare di guerra, per conflitto armato si intende il conflitto in cui una almeno delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche. In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini organicamente la materia, le disposizioni del presente titolo si applicano alle operazioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-165-2

In sintesi

La norma stabilisce che le disposizioni del titolo si applicano a ogni conflitto armato, a prescindere dal fatto che sia stato formalmente dichiarato lo stato di guerra. Viene specificato che per conflitto armato si intende una situazione in cui almeno una delle parti impiega le armi in modo prolungato e militarmente organizzato contro un'altra per condurre operazioni belliche. Infine, in attesa di una disciplina organica, la legge estende l'applicazione di queste norme alle operazioni militari armate condotte all'estero dalle forze armate italiane.

Perché esiste questa norma

La norma definisce i criteri e i presupposti per applicare la legge penale militare di guerra anche in assenza di una formale dichiarazione dello stato di guerra.

A chi si applica

Si applica ai soggetti coinvolti nei conflitti armati e, in particolare, al personale delle forze armate italiane impegnato in operazioni militari armate all'estero.

Esempio pratico

Un contingente delle forze armate italiane partecipa a una missione militare armata all'estero senza che vi sia stata una formale dichiarazione di guerra da parte dello Stato italiano. In caso di condotte penalmente rilevanti durante lo svolgimento di tali operazioni, si applicheranno le disposizioni della legge penale militare di guerra previste da questo titolo.

Cosa è cambiato

La legge 31 gennaio 2002, n. 6 (art. 2, comma 1, lettera d) ha modificato l'articolo 165 del Codice penale militare di guerra, e successivamente la legge 27 febbraio 2002, n. 15 (art. 2, comma 1) ha introdotto nuovi commi dopo l'ultimo comma del medesimo articolo.

Domande frequenti

È necessaria una formale dichiarazione dello stato di guerra per applicare queste disposizioni?No, la norma chiarisce espressamente che le disposizioni si applicano in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra.
Che cosa si intende per conflitto armato secondo la norma?Si intende il conflitto in cui almeno una delle parti fa un uso militarmente organizzato e prolungato delle armi contro un'altra per svolgere operazioni belliche.
La norma si applica alle missioni armate dei militari italiani all'estero?Sì, in attesa di una legge organica sulla materia, le disposizioni del titolo si applicano alle operazioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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