Art. 164
Uso indebito dell'uniforme e dei distintivi militari.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-164-2
Uso indebito dell'uniforme e dei distintivi militari.
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La disposizione punisce chiunque indossi o mostri in pubblico, senza averne diritto, l'uniforme o i distintivi di grado appartenenti alle forze armate italiane. La pena base prevista per questa condotta è la reclusione militare fino a un anno. La sanzione diventa tuttavia più severa se a commettere il fatto è un soggetto appartenente alle forze armate.
La norma mira a tutelare l'autenticità e il rispetto dei simboli delle forze armate dello Stato italiano, impedendo che soggetti non autorizzati o militari scorretti ne facciano un uso pubblico improprio.
Si applica a chiunque (sia civili sia militari) porti abusivamente in pubblico uniformi o distintivi di grado delle forze armate italiane.
Un cittadino civile decide di indossare in piazza un'uniforme ufficiale dell'Esercito con relativi gradi senza alcuna autorizzazione. Per questo comportamento commette il reato previsto dalla norma e rischia la reclusione militare fino a un anno.
È punito con la reclusione militare fino a un anno; se il colpevole è un militare, la pena è della reclusione militare da sei mesi a due anni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.