Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo XI
Art. 163
Frode in forniture, militari.
In vigore dal 25 ott 1994
Chiunque commette frode nella specie, qualità o quantità delle cose od opere indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se dalla frode è derivato grave nocumento alla salute dei combattenti ovvero alle operazioni militari, la pena è dell'ergastolo; e, se ricorrono inoltre circostanze di particolare gravità, della morte con degradazione. 38a
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-163-2