Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo X
Art. 161
Distruzione, danneggiamento o ritardata navigazione di navi mercantili o di aeromobili civili.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi mercantili o aeromobili civili, comunque destinati ai trasporti o alle pubbliche comunicazioni, ovvero ne ritarda la navigazione, è punito con la reclusione militare non inferiore a un anno; e, se dal fatto è derivato pericolo per la vita delle persone, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la reclusione militare è da uno a sette anni.
Se il fatto è commesso durante il viaggio della nave o dell'aeromobile, ovvero all'estero, le pene suindicate sono aumentate.
Se il colpevole è l'armatore o il capitano o altra persona dell'equipaggio, le pene medesime sono aumentate dalla metà a due terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-161-2