Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo IX
Art. 157
Allontanamento dalla residenza.
In vigore dal 21 mag 1941
Nel territorio delle operazioni militari, i funzionari, gli impiegati civili e i salariati dello Stato, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e i salariati delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di ogni altro istituto o stabilimento pubblico, i notai, i medici, i farmacisti e ogni altra persona esercente una professione o un'arte sanitaria, che si allontanano dalla loro residenza, senza l'autorizzazione dell'Autorità militare, sono puniti con la reclusione militare fino a due anni.
Se il fatto è commesso da tre o più persone, previo accordo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai Prefetti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-157-2