Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo X
Art. 160
Uccisione, danneggiamento o dispersione di animali adibiti come mezzo militare di comunicazione.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque uccide o deteriora colombi viaggiatori o altri animali adibiti al servizio militare di comunicazione, o ne cagiona la dispersione, o in qualsiasi altro modo interrompe il servizio militare di comunicazione o di segnalazione eseguito con tali mezzi, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a un anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-160-2