Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo XII
Art. 164
601 / 738Uso indebito dell'uniforme e dei distintivi militari.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque abusivamente porta in pubblico l'uniforme o i segni distintivi di grado delle forze armate dello Stato italiano, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
Se il colpevole è un militare, si applica la reclusione militare da sei mesi a due anni.
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