Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo II

Art. 169

Omissione di provvedere alla cessazione delle ostilità.

In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante, che, avendo ricevuto comunicazione ufficiale di una sospensione d'armi, di un armistizio o della conclusione della pace, omette per colpa, di disporre prontamente che le forze militari dipendenti dal suo comando cessino dalle ostilità, è punito, per ciò solo, con la reclusione militare da uno a dieci anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-169-2

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