Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 169
Omissione di provvedere alla cessazione delle ostilità.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante, che, avendo ricevuto comunicazione ufficiale di una sospensione d'armi, di un armistizio o della conclusione della pace, omette per colpa, di disporre prontamente che le forze militari dipendenti dal suo comando cessino dalle ostilità, è punito, per ciò solo, con la reclusione militare da uno a dieci anni.
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