Art. 169 · Omissione di provvedere alla cessazione delle ostilità.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo II

Art. 169

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Omissione di provvedere alla cessazione delle ostilità.

In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante, che, avendo ricevuto comunicazione ufficiale di una sospensione d'armi, di un armistizio o della conclusione della pace, omette per colpa, di disporre prontamente che le forze militari dipendenti dal suo comando cessino dalle ostilità, è punito, per ciò solo, con la reclusione militare da uno a dieci anni.
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