Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 169
606 / 738Omissione di provvedere alla cessazione delle ostilità.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante, che, avendo ricevuto comunicazione ufficiale di una sospensione d'armi, di un armistizio o della conclusione della pace, omette per colpa, di disporre prontamente che le forze militari dipendenti dal suo comando cessino dalle ostilità, è punito, per ciò solo, con la reclusione militare da uno a dieci anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-169-2