Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo IIISez. I

Art. 175

Uso di mezzi di guerra vietati, da parte di persona diversa dal comandante.

In vigore dal 21 mag 1941
Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche a chiunque, per nuocere al nemico, adopera mezzi o usa modi vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o comunque contrari all'onore militare. Tuttavia, la pena può essere diminuita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-175-2

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