Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo III›Sez. I
Art. 175
Uso di mezzi di guerra vietati, da parte di persona diversa dal comandante.
In vigore dal 21 mag 1941
Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche a chiunque, per nuocere al nemico, adopera mezzi o usa modi vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o comunque contrari all'onore militare. Tuttavia, la pena può essere diminuita.
Storico versioni
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