Art. 180
Uso indebito di segni e distintivi di protezione e di bandiere.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-180-2
Uso indebito di segni e distintivi di protezione e di bandiere.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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La disposizione punisce chiunque faccia un utilizzo non consentito di specifici segni e simboli protetti. Rientrano nel divieto i segni distintivi a tutela di ospedali, beni, monumenti ed edifici protetti, nonché i simboli della Croce Rossa, delle associazioni di soccorso e dei mezzi sanitari militari terrestri, marittimi o aerei. Sono vietati anche l'uso indebito di distintivi internazionali di protezione e della bandiera parlamentare. Infine, è sanzionato chi utilizza senza averne diritto bandiere, insegne o uniformi militari diverse da quelle nazionali.
La norma mira a tutelare la funzione di salvaguardia e neutralità dei simboli di soccorso e protezione, nonché la trasparenza e la correttezza nell'uso delle insegne militari e internazionali.
Si applica a chiunque utilizzi in modo indebito i segni distintivi di protezione, di soccorso, le bandiere o le divise indicate dalla norma.
Un soggetto appone senza alcuna autorizzazione il simbolo della Croce Rossa su un proprio veicolo per simulare un mezzo di soccorso protetto. Tale condotta costituisce un uso indebito dei segni distintivi e rientra nella violazione punita da questo articolo.
Reclusione militare fino a sette anni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.