Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo III›Sez. I
Art. 180
617 / 738Uso indebito di segni e distintivi di protezione e di bandiere.
In vigore dal 21 mag 1941
È punito con la reclusione militare fino a sette anni chiunque usa indebitamente:
1° i segni distintivi legalmente adottati per assicurare il rispetto e la protezione degli ospedali, dei luoghi, delle formazioni, degli stabilimenti, dei monumenti, degli edifici e dei beni, indicati nell'articolo precedente;
2° i segni distintivi della Croce Rossa, delle altre associazioni di soccorso autorizzate, delle navi-ospedale, delle navi ospedaliere o delle rispettive imbarcazioni, e degli aeromobili sanitari adibiti al servizio militare;
3° i distintivi internazionali di protezione;
4° la bandiera parlamentare.
La stessa pena si applica a chiunque usa indebitamente bandiere, insegne o uniformi militari diverse da quelle nazionali.
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