Art. 188 · Busca.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo IIISez. II

Art. 188

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Busca.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare o altra persona al servizio o al seguito delle forze armate dello Stato, che, dandosi alla busca, s'impossessa, senza necessità o autorizzazione, di viveri, oggetti di vestiario o equipaggiamento, ovvero se li fa consegnare, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni. Se il fatto è commesso in riunione di due o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se è usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a otto anni.
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