Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo III›Sez. II
Art. 188
626 / 738Busca.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare o altra persona al servizio o al seguito delle forze armate dello Stato, che, dandosi alla busca, s'impossessa, senza necessità o autorizzazione, di viveri, oggetti di vestiario o equipaggiamento, ovvero se li fa consegnare, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Se il fatto è commesso in riunione di due o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se è usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a otto anni.
Storico versioni
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