Art. 181 · Vilipendio dei distintivi di protezione.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo IIISez. I

Art. 181

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Vilipendio dei distintivi di protezione.

In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque vilipende i distintivi internazionali di protezione è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
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