Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 167
604 / 738Atti di ostilità commessi da persone diverse dai legittimi belligeranti.
In vigore dal 25 ott 1994
Chiunque compie atti di guerra contro lo Stato italiano o a danno delle sue forze armate od opere o cose militari, senza avere la qualità di legittimo belligerante, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da una speciale disposizione di legge, con la pena di morte mediante fucilazione nel petto. 38a
Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano l'entità del fatto o la responsabilità del colpevole, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-167-2