Art. 167 · Atti di ostilità commessi da persone diverse dai legittimi belligeranti.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo II

Art. 167

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Atti di ostilità commessi da persone diverse dai legittimi belligeranti.

In vigore dal 25 ott 1994
Chiunque compie atti di guerra contro lo Stato italiano o a danno delle sue forze armate od opere o cose militari, senza avere la qualità di legittimo belligerante, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da una speciale disposizione di legge, con la pena di morte mediante fucilazione nel petto. 38a Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano l'entità del fatto o la responsabilità del colpevole, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

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Pro

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