Art. 123 · Separazione dal convoglio.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo IV

Art. 123

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Separazione dal convoglio.

In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante della scorta di un convoglio, che rimane, per colpa, separato da tutto il convoglio o da parte di esso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
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