Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo IV
Art. 123
560 / 738Separazione dal convoglio.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante della scorta di un convoglio, che rimane, per colpa, separato da tutto il convoglio o da parte di esso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-123-2