Art. 127 · Procurata evasione di un prigioniero di guerra. Colpa del custode.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo IV

Art. 127

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Procurata evasione di un prigioniero di guerra. Colpa del custode.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di un prigioniero di guerra, che ne procura o facilita la evasione, è punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni. Se la evasione del prigioniero di guerra avviene per colpa del militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia, la pena è della reclusione militare da sei mesi a due anni.
Storico versioni

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