Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo IV
Art. 127
564 / 738Procurata evasione di un prigioniero di guerra. Colpa del custode.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di un prigioniero di guerra, che ne procura o facilita la evasione, è punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni.
Se la evasione del prigioniero di guerra avviene per colpa del militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia, la pena è della reclusione militare da sei mesi a due anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-127-2