Art. 125 · Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di guardia o di servizio.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo IV

Art. 125

562 / 738

Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di guardia o di servizio.

In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, il militare, che abbandona il posto dove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni. Se il fatto è commesso in presenza del nemico, la reclusione militare è da sette a dieci anni; e, se ha inoltre compromesso la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni.
Storico versioni

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