Art. 110 · Manifestazioni di codardia.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo III

Art. 110

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Manifestazioni di codardia.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, durante il combattimento o in caso di grave pericolo, compie atti che possono incutere lo spavento o produrre il disordine nelle truppe o negli equipaggi, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni. Se lo spavento o il disordine si produce, la reclusione militare è da tre a dieci anni. La condanna importa la rimozione.
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