Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo III
Art. 110
547 / 738Manifestazioni di codardia.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, durante il combattimento o in caso di grave pericolo, compie atti che possono incutere lo spavento o produrre il disordine nelle truppe o negli equipaggi, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni. Se lo spavento o il disordine si produce, la reclusione militare è da tre a dieci anni.
La condanna importa la rimozione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-110-2