Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo VIII
Art. 91
528 / 738Sorvolo arbitrario del territorio dello Stato. Inottemperanza agli ordini dell'Autorità militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, senza autorizzazione, con qualsiasi apparecchio o mezzo di locomozione aerea, vola o s'innalza sul territorio dello Stato, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
La pena è aumentate, da un terzo alla metà, se il colpevole non obbedisce alla intimazione di discendere, o a qualsiasi altro ordine dell'Autorità militare.
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