Art. 91 · Sorvolo arbitrario del territorio dello Stato. Inottemperanza agli ordini dell'Autorità militare.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo SECONDOCapo VIII

Art. 91

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Sorvolo arbitrario del territorio dello Stato. Inottemperanza agli ordini dell'Autorità militare.

In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, senza autorizzazione, con qualsiasi apparecchio o mezzo di locomozione aerea, vola o s'innalza sul territorio dello Stato, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. La pena è aumentate, da un terzo alla metà, se il colpevole non obbedisce alla intimazione di discendere, o a qualsiasi altro ordine dell'Autorità militare.
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