Art. 83 · Omesso rapporto.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo SECONDOCapo IV

Art. 83

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Omesso rapporto.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti dai capi precedenti e per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena più grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. Se il colpevole è un ufficiale, si applica la reclusione militare da due a quattro anni.
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