Art. 55 · Agevolazione colposa.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo SECONDOCapo I

Art. 55

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Agevolazione colposa.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare che, per colpa, ha reso possibile, o soltanto agevolato la esecuzione del reato preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, è punito, se dal fatto può derivare danno alla situazione politica o militare dello Stato italiano, con la reclusione militare da tre a dieci anni.
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