Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 52
489 / 738Nocumento alle operazioni militari.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, impedisce od ostacola lo svolgimento di attività inerenti alla preparazione o alla difesa militare, è punito, se dal fatto è derivato nocumento alle operazioni di guerra dello Stato italiano, con la reclusione non inferiore a dieci anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-52-2