Art. 52 · Nocumento alle operazioni militari.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo SECONDOCapo I

Art. 52

489 / 738

Nocumento alle operazioni militari.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, impedisce od ostacola lo svolgimento di attività inerenti alla preparazione o alla difesa militare, è punito, se dal fatto è derivato nocumento alle operazioni di guerra dello Stato italiano, con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-52-2