Codice penale militare di guerra›Libro SECONDO›Titolo TERZO
Art. 39
476 / 738Condanna per reati preveduti dalla legge penale comune.
In vigore dal 21 mag 1941
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche relativamente alle condanne a pene detentive non superiori a due anni, inflitte per reati preveduti dalla legge penale comune.
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