Codice penale militare di guerra›Libro SECONDO›Titolo SECONDO
Art. 32
466 / 738Condizioni ostative al differimento della esecuzione della pena.
In vigore dal 21 mag 1941
Il differimento della esecuzione della pena non può essere ordinato, o, se già ordinato, è revocato:
1° se il condannato ha cessato, per qualsiasi ragione, dal prestare servizio militare, ovvero è divenuto permanentemente inabile ai servizi di guerra, tranne che la inabilità dipenda da lesioni personali riportate o da infermità contratte in fatti d'armi o in servizi di guerra;
2° se è accertata la nullità dell'arruolamento del condannato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-32-2