Art. 32 · Condizioni ostative al differimento della esecuzione della pena.
Codice penale militare di guerraLibro SECONDOTitolo SECONDO

Art. 32

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Condizioni ostative al differimento della esecuzione della pena.

In vigore dal 21 mag 1941
Il differimento della esecuzione della pena non può essere ordinato, o, se già ordinato, è revocato: 1° se il condannato ha cessato, per qualsiasi ragione, dal prestare servizio militare, ovvero è divenuto permanentemente inabile ai servizi di guerra, tranne che la inabilità dipenda da lesioni personali riportate o da infermità contratte in fatti d'armi o in servizi di guerra; 2° se è accertata la nullità dell'arruolamento del condannato.
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