Codice penale militare di guerra›Libro PRIMO›Titolo PRIMO
Art. 13
Reati commessi da militari nemici contro le leggi e gli usi della guerra.
In vigore dal 21 mag 1941
Le disposizioni del titolo quarto, libro terzo, di questo codice, relative ai reati contro le leggi e gli usi della guerra, si applicano anche ai militari e a ogni altra persona appartenente alle forze armate nemiche, quando alcuno di tali reati sia commesso a danno dello stato italiano o di un cittadino italiano, ovvero di uno Stato alleato o di un suddito di questo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-13-2