Codice penale militare di guerra›Libro PRIMO›Titolo PRIMO
Art. 15
Militari di Stati alleati o associati nella guerra.
In vigore dal 3 feb 2002
Agli effetti della legge penale militare di guerra, i reati commessi da militari italiani o da persone estranee alle forze armate dello Stato italiano a danno di militari o delle forze armate di uno Stato alleato sono considerati come se fossero commessi a danno di militari o delle forze armate dello Stato italiano. La osservanza di questa norma è subordinata alla condizione che lo Stato alleato garantisca parità di tutela penale ai militari italiani e alle forze armate dello Stato italiano.
Agli effetti delle disposizioni del presente codice, sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-15-2