Codice penale militare di guerraLibro PRIMOTitolo PRIMO

Art. 15

Militari di Stati alleati o associati nella guerra.

In vigore dal 3 feb 2002
Agli effetti della legge penale militare di guerra, i reati commessi da militari italiani o da persone estranee alle forze armate dello Stato italiano a danno di militari o delle forze armate di uno Stato alleato sono considerati come se fossero commessi a danno di militari o delle forze armate dello Stato italiano. La osservanza di questa norma è subordinata alla condizione che lo Stato alleato garantisca parità di tutela penale ai militari italiani e alle forze armate dello Stato italiano. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-15-2

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