Codice penale militare di guerra›Libro PRIMO›Titolo PRIMO
Art. 8
Riunione di navi o di aeromobili; forze terrestri distaccate.
In vigore dal 21 mag 1941
L'applicazione della legge penale militare di guerra può, con decreto Reale, ordinarsi, anche in tempo di pace, per una riunione di navi o di aeromobili, ovvero di forze terrestri distaccate per qualsiasi operazione militare o di polizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-8-2