Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SETTIMO
Art. 432
Sostituzione di pene e revoca della Sospensione condizionale della pena.
In vigore dal 21 mag 1941
Per la sostituzione di pene a norma dell', per la revoca della sospensione condizionale della pena e per ogni altro provvedimento relativo all'esecuzione, è competente il tribunale militare territoriale, al quale, a seguito della sentenza, sono stati rimessi gli atti del procedimento, giusta le norme del regolamento giudiziario militare.
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