Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SETTIMO
Art. 429
Giudizio in contumacia.
In vigore dal 21 mag 1941
Per il giudizio in contumacia, si osservano le disposizioni degli a 378.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-429