Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo SETTIMO

Art. 424

Inoppugnabilità delle sentenze istruttorie.

In vigore dal 21 mag 1941
Contro la sentenza del comandante, che pronuncia sui risultati dell'istruzione, non è ammessa alcuna impugnazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-424

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