Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo SETTIMO

Art. 421

Atti della istruzione.

In vigore dal 21 mag 1941
L'ufficiale incaricato delle funzioni di pubblico ministero compie tutti gli atti, che nella istruzione formale, per i procedimenti davanti ai tribunali militari territoriali, sono di competenza del giudice istruttore, osservate le disposizioni del capo secondo del titolo quarto di questo libro. Spetta però al comandante indicato nell'ultimo comma dell' di provvedere all'emissione, alla sospensione, alla revoca o alla conversione dei mandati di cattura, di comparizione e di accompagnamento, alla scarcerazione dell'imputato, alla concessione della libertà provvisoria e all'applicazione delle sanzioni contro i testimoni non comparsi e contro i periti o interpreti non comparsi o negligenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-421

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