Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SETTIMO
Art. 416
Atti di polizia giudiziaria in territorio estero.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando sia necessario procedere in territorio estero a ispezioni, perquisizioni o arresti in case private o stabilimenti civili, l'ufficiale incaricato della istruzione ne informa il comandante, il quale, per l'esecuzione, si rivolge alle Autorità locali e al Regio console italiano, qualora ivi si trovi, chiedendo, se lo ritiene opportuno, di assistervi.
Se il territorio estero è occupato militarmente, l'ufficiale procede direttamente agli atti indicati nel comma precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-416