Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SETTIMO
Art. 417
Decisione del comandante sui risultati della istruzione preliminare.
In vigore dal 21 mag 1941
Compiuti gli atti della istruzione preliminare, l'ufficiale incaricato di assumerli li rimette, insieme con i documenti e le cose sequestrate, al comandante dal quale è stato designato.
Sui risultati dell'istruzione decide il comandante della nave, se questa è isolata, e, in ogni altro caso, il comandante superiore indicato nell'ultimo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-417