Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo SETTIMO

Art. 422

Atti da compiersi in territorio estero.

In vigore dal 21 mag 1941
Quando occorra di emettere mandato di comparizione, di accompagnamento o di cattura o decreto di citazione, di procedere a esami di testimoni o ad altri atti di istruzione da eseguirsi in territorio estero, il comandante, a richiesta dell'ufficiale che procede alla istruzione, ne fa domanda al Ministro della marina, se la nave non si trova dislocata all'estero, o, in caso diverso, si rivolge egli stesso, per l'esecuzione, alle competenti Autorità straniere, direttamente, o per mezzo del Regio console, se ivi si trova. Allo stesso comandante spetta anche, a richiesta dell'ufficiale che procede all'istruzione, di chiedere l'arresto e la estradizione di un imputato, che si trovi in territorio estero, rivolgendosi al Ministro della marina, perché richieda i provvedimenti di competenza del Ministro della giustizia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-422

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