Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SETTIMO
Art. 420
Ordine di procedere alla istruzione.
In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, il comandante ordina che si proceda alla istruzione a norma delle disposizioni degli articoli seguenti, e provvede alla designazione degli ufficiali per esercitare le funzioni di pubblico ministero e di segretario.
L'ufficiale incaricato delle funzioni di segretario esercita anche le funzioni di cancelliere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-420