Art. 420 · Ordine di procedere alla istruzione.
Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo SETTIMO

Art. 420

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Ordine di procedere alla istruzione.

In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, il comandante ordina che si proceda alla istruzione a norma delle disposizioni degli articoli seguenti, e provvede alla designazione degli ufficiali per esercitare le funzioni di pubblico ministero e di segretario. L'ufficiale incaricato delle funzioni di segretario esercita anche le funzioni di cancelliere.
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